Massofisioterapista:professione sanitaria ex legge n.403 del 1971
art. 1:LA PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DEL MASSAGGIATORE MASSOFISIOTERAPISTA è esercitabile soltanto da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministero per la Sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri o istituti privati.Gli enti mutualistici ,previdenziali,assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le speseper prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massofisioterapisti diplomati sia che lavorino alle dipedenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
IL MANSIONARIO del DM 7 settembre 1976 GU n.54 Febbraio 1978 precisa che il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell'impiego di enti pubblici e privati, nell'ambito delle disposizioni di legge.Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull'ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello personale ausiliario e di terapia della riabilitazione.OPERA DIETRO PRESCRFIZIONE MEDICA. La formazione de Massofisioterapista è triennale come previsto dallo stesso DM 7 settembre 1976